Il 28 novembre il cosiddetto decreto sicurezza è stato convertito in legge, nonostante le obiezioni in punto di diritto – e non solo – avanzate da più parti. Nelle scorse settimane sono stati esposti i profili più controversi del testo normativo, dando conto di autorevoli opinioni critiche al riguardo. Ora che l’iter normativo si è concluso, è il caso di riassumere in maniera sistematica i rilievi avanzati in precedenza, oltre ad aggiungerne di nuovi, ugualmente importanti, ed evidenziare i primi impatti che la disciplina sta producendo.
Innanzitutto, allo straniero che sia stato condannato in via definitiva per alcuni reati connessi al terrorismo verrà revocata la cittadinanza. La discriminazione tra il cittadino italiano per nascita e chi abbia acquisito la cittadinanza in modo diverso – per residenza legale fino alla maggiore età (con nascita in Italia), matrimonio o concessione di legge – è evidente: a seguito della commissione dei reati, il primo non perderà la cittadinanza, a differenza del secondo. In altri termini, la sanzione per i reati indicati sarà diversa a seconda delle modalità di acquisizione della cittadinanza – cioè più grave per gli immigrati – e questo pare violare il principio d’eguaglianza: perché, se l’acquisto della cittadinanza da parte dello straniero non è un diritto fondamentale, una volta che egli l’abbia acquisita è un cittadino del tutto alla pari degli altri.
In secondo luogo, se lo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale viene condannato in primo grado o anche solo denunciato per taluni reati (quali minaccia o violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e gravissime, furto aggravato, furto in abitazione ecc.) il questore deve darne tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente; quest’ultima provvede immediatamente all’audizione dell’interessato e, se rigetta la sua domanda, ne dispone l’immediata espulsione qualora ritenga sussistano condizioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; l’eventuale ricorso contro tale decisione non sospende l’esecuzione dell’espulsione. Questa disposizione sembra violare il principio di non colpevolezza (art. 27, c. 2, Cost.), poiché il mancato accoglimento della richiesta di protezione internazionale scaturirebbe non da una sentenza definitiva di condanna, ma da una sentenza di primo grado o, addirittura, dal mero avvio di un’indagine penale, che potrebbe pure rivelarsi priva di fondamento. Inoltre, l’immediata esecutività del decreto di espulsione, anche se impugnato, viola il diritto di difesa (art. 24, c. 2 Cost.) poiché il ricorso contro la decisione potrebbe essere accolto quando l’immigrato sia già uscito dall’Italia; a ciò si aggiunga che a quest’ultimo non sarebbe consentita la presenza nel processo a suo carico, essendo stato allontanato dall’Italia.
In terzo luogo, il provvedimento prevede l’esclusione dei richiedenti asilo dall’anagrafe dei residenti, nonché il divieto per gli stranieri inclusi nel Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di eleggere domicilio nel Comune in cui sono stati inseriti. Ciò comporterà che tali soggetti, identificati e regolarmente soggiornanti, non potranno più godere di taluni diritti, tutelati anche costituzionalmente, correlati all’iscrizione: ad esempio, la fruizione del servizio sanitario nazionale o di altri servizi pubblici e sociali per l’erogazione dei quali è necessario essere registrati anagraficamente. Senza considerare il fatto che, in mancanza di iscrizione nei registri territoriali, si creerà una situazione per cui i richiedenti asilo saranno pressoché “invisibili” agli amministratori locali: ciò impedirà a questi ultimi un reale controllo sul territorio di propria pertinenza, realizzando paradossalmente un risultato opposto al fine del decreto “sicurezza”.
In quarto luogo, la legge non individua i parametri in base ai quali il questore può decidere di trattenere o meno lo straniero quando non sia possibile definirne l’identità o la cittadinanza: la decisione è così frutto di così discrezionalità svincolata da qualunque criterio normativamente individuato, e ciò appare non conforme al grado di garanzie richieste dall’articolo 13 della Costituzione.
In quinto luogo, l’eliminazione della clausola aperta di protezione per motivi umanitarie, quindi, della eventuale proroga dei relativi permessi anche per gli stranieri che già ne sono titolari, determinerà un aumento degli immigrati irregolari presenti sul territorio nazionale. Nelle intenzioni del ministro degli interni essi dovrebbero essere tutti rimpatriati, ma è evidente che ciò sarà impossibile in tempi ragionevoli, dati i numeri stimati degli irregolari, oltre ai diniegati, anch’essi da rimandare al loro Paese. L’ampliamento della platea di coloro i quali resteranno presenti illegalmente in Italia è destinato a determinare un incremento della marginalità sociale e della criminalità. Conseguentemente, si accrescerà il livello di insicurezza, specie in certi ambiti locali, anche in questo caso a dispetto della finalità – “sicurezza” – cui il testo normativo è stato intitolato.
In sesto luogo, la nuova disciplina eleva da due a quattro anni il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza o per concessione di legge, ma non solo: mentre la norma precedente obbligava a concludere il procedimento entro due anni, decorsi i quali era preclusa l’emanazione del decreto di rigetto, ora al superamento del limite dei quattro anni non è ricollegata alcuna conseguenza. Peraltro, non si comprende la ragione del prolungamento del periodo previsto, considerato che il Prefetto, nel procedimento per la cittadinanza, si limita ad accertare la sussistenza dei requisiti prescritti e l’assenza delle cause ostative di natura penale.
Inoltre, l’adozione di una lista di Paesi di origine “sicuri”, stilata dal Ministro degli affari esteri con proprio decreto, per velocizzare l’esame delle domande di protezione internazionale presentate dagli stranieri che provengono da uno di questi Paesi, porrà a carico dello straniero l’onere di dimostrare, in considerazione della propria situazione personale, i gravi motivi in base ai quali debba reputarsi non sicuro anche uno Stato incluso nella lista, e ciò comporterà una valutazione anche da parte dell’autorità giudiziaria, con l’appesantimento operativo e di costi conseguente.
Infine, il già citato SPRAR, che avviava gli stranieri a un percorso di integrazione socio-economica con il supporto professionale delle associazioni private di volontariato sociale, viene ora limitato solo a rifugiati, titolari di protezione sussidiaria, minori non accompagnati, titolari di permessi di soggiorno speciali per motivi umanitari, restandone esclusi gli stranieri che hanno presentato domanda di protezione internazionale. Questi ultimi saranno portati nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), attivabili dai Prefetti senza gare ad evidenza pubblica, senza verifica di professionalità dei gestori e senza coinvolgere gli enti locali del territorio. Questa è la disposizione in forza della quale si stanno verificando le prime assurde conseguenze della nuova normativa. Infatti, in base alla regola di salvaguardia contenuta nel decreto, chi è già dentro lo SPRAR può continuare a restarci, mentre chi ha ottenuto il permesso per motivi umanitari, ma era ancora in un CAS in attesa di poter accedere allo SPRAR, ora avrà la protezione per due anni, ma nessun diritto ad accoglienza né nell’uno né nell’altro centro, a prescindere da condizioni di vulnerabilità. La situazione di disparità che si viene a creare tra immigrati nelle medesima condizione giuridica appare evidente. E ci si chiede come potranno sopravvivere quegli immigrati regolari che si troveranno da un momento all’altro in mezzo a una strada, affidati solo all’eventuale assistenza di enti di volontariato, e che andranno così ad aggiungersi alle molte migliaia di irregolari già presenti nel Paese, con le conseguenze che si sono sopra esposte.
Quelli appena esposti sono i principali profili di criticità della nuova legge. Ora non resta che attenderne gli ulteriori impatti concreti, oltre alle eventuali questioni di legittimità costituzionale che verranno sollevate. E può ragionevolmente ritenersi che nei prossimi mesi il tema resterà rovente.