Nel corso degli ultimi mesi abbiamo provato a smontare lo storytelling sul decreto che doveva garantire sicurezza, ma crea più irregolari. Ora è la volta di un altro degli slogan usati dal ministro, il quale negli ultimi giorni, in relazione alla crisi libica ha ribadito: «in Italia si arriva con il permesso, coloro che scappano dalla guerra arrivano in aereo come stanno facendo. Ma i barchini, i gommoni, o i pedalò in Italia, nei porti italiani non arrivano». Ciò equivale a quanto lo stesso ministro aveva detto qualche settimana fa, e cioè che «in Italia si entra solo chiedendo permesso e per favore». Ma in Italia è difficile arrivare anche seguendo le vie legali: non solo per chi scappa dalla guerra, data l’esiguità del numero dei migranti che arrivano attraverso i corridoi umanitari, ma anche per chi vorrebbe entrare legittimamente a titolo diverso.
Come ha dimostrato il quotidiano Avvenire sulla vicenda relativa all’impennata dei rifiuti dei visti per motivi di studio da parte delle ambasciate italiane in Togo e Ghana: nel 2018 i rigetti sono stati pari al 95% delle domande, a fronte di una media di circa il 40% tra il 2013 e il 2017. Pare che gli studenti, nonostante presentino la mole di documenti necessari per ottenere il visto e forniscano le sostanziose garanzie economiche richieste, si vedano opporre dinieghi immotivati. A margine della vicenda, la Farnesina ha dichiarato di aver applicato «oggettivi criteri di controllo volti a contrastare tentativi di elusione della normativa».
I fatti citati offrono lo spunto per un chiarimento importante: non tutti possono muoversi liberamente da uno Stato a un altro, anche solo per periodi brevi. Ciò dipende dal Paese in cui si ha la sorte di nascere, e cioè dal passaporto di cui si è in possesso e dalla possibilità che esso offre di entrare in quanti più Paesi senza visto oppure ottenendo il visto all’arrivo.
È stato elaborato un indice di “desiderabilità” dei passaporti, il cosiddetto passaport index, in cui essi sono classificati a seconda della libertà di viaggiare che consentono. Il passaporto italiano è tra i più “desiderabili”. Forse anche per questo motivo, alcuni dei titolari tendono a dare per scontata una facilità di movimento che non è uguale per tutti e a non considerare che i cittadini di altri Stati, per potersi spostare anche solo transitoriamente, devono sottoporsi a pesanti trafile burocratiche e ad onerosi esborsi economici: tutto questo, per un verso, è pressoché insostenibile per chi risiede in Paesi poverissimi; per altro verso, non garantisce affatto di poter ottenere il visto richiesto.
Detto questo, sul sito della Farnesina, attraverso una procedura guidata, si può scoprire se si abbia o meno bisogno di richiedere un visto d’ingresso per l’Italia a seconda della nazionalità, del Paese di residenza, dei motivi della visita e della durata del soggiorno.
La ricostruzione del quadro normativo in materia di visti, non è agevole. Innanzitutto, sul piano nazionale, la legge (d. lgs. n. 286/98) prevede che per conseguire il visto d’ingresso lo straniero debba dimostrare «di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e (…) anche per il ritorno nel Paese di provenienza»; e, al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella sulla «finalità del viaggio» (d.P.R. n. 394/99). Poi c’è il trattato di Schengen (ratificato dall’Italia con l. n. 388/93 e confermato dal Reg. CE n. 562/06) che, per l’ingresso nei Paesi contraenti, prevede che lo straniero debba esibire
«i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel Paese di provenienza».
A livello comunitario, la materia è poi regolata dal Codice Comunitario dei visti (Reg. n. 810/2009), secondo cui il visto va rifiutato in una serie di casi: quando il richiedente presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato; non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto; non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel Paese di provenienza; non comprova di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio eccetera.
Una importanza particolare assume, inoltre, il “Manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati” (decisione della Commissione C(2010) 1620 del 19 marzo 2010, modificata nel 2011, in attuazione del Reg. n. 810/2009): ai fini della concessione dei visti di ingresso nei rispettivi Stati, alle Autorità consolari è imposto di valutare, tra le altre cose, il rischio che il richiedente emigri clandestinamente nel territorio degli Stati stessi, avvalendosi del visto per stabilirvisi in modo illegale e permanente. Secondo il Manuale, la sussistenza di tale rischio –
«rischio migratorio» – va esaminata avendo riguardo a una serie di fattori: vincoli familiari o altri legami del richiedente; il visto sia nel Paese di residenza sia nello Stato ove vuole andare; stato civile; situazione lavorativa; regolarità delle entrate; status sociale nel Paese di residenza; possesso di una casa o di un bene immobile.
In aggiunta alla verifica degli obblighi sopra citati per ottenere il visto – la valutazione del rischio migratorio sembra comportare una notevole discrezionalità da parte degli uffici consolari, che richiedono sovente documentazione ulteriore rispetto a quella prevista, non rispettano i termini istruttori prescritti. Inoltre, non motivano adeguatamente il rifiuto del visto stesso. Infatti, in applicazione della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/90), la motivazione dovrebbe «indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria»: invece – come si evince da diverse sentenze di appello contro decisioni di diniego dei visti – il più delle volte le motivazioni addotte dalle autorità consolari sono frasi che è possibile fornire su moduli prestampati, barrando caselle compilate con formule meccanizzate, da cui non si riesce a ricostruire l’iter logico-giuridico che ha portato al diniego stesso. Ciò impedisce o comunque ostacola l’esercizio del diritto di difesa da parte di coloro cui il visto viene rifiutato, e cioè il ricorso al Tar del Lazio, mediante un avvocato (cosa già di per sé non agevole, per chi risieda all’estero, in Paesi molto poveri).
Quanto sopra esposto, che si basa sulle evidenze emerse dalle ricerche effettuate, consente di ipotizzare come sia stato possibile il rifiuto del visto nel caso da cui si sono prese le mosse. Poi, ognuno ne dia l’interpretazione che crede.